Finalità
Incentivare le imprese di tutti i settori a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.
Oltre agli altri Assi di finanziamento, per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli il bando prevede un Asse dedicato e finalizzato a finanziare l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.
Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Tipologie di progetti finanziabili
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto rientranti in 5 ASSI DI FINANZIAMENTO:
PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI TECNOPATICI (di cui all’Allegato 1.1) | ASSE DI FINANZIAMENTO 1.1 |
PROGETTI PER L‘ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITA’ SOCIALE (di cui all’Allegato 1.2) | ASSE DI FINANZIAMENTO 1.2 |
PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI INFORTUNISTICI (di cui all’Allegato 2) | ASSE DI FINANZIAMENTO 2 |
PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (di cui all’Allegato 3) | ASSE DI FINANZIAMENTO 3 |
PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI IN SPECIFICI SETTORI ATECO 2007: 03-10.41.10-10.51.20-10.61.10- 10.61.20-13-14-15-16-23.19.20- 23.41.00-23.70.10-31-32.12– 32.13-32.2-32.3-32.4 32.99.1 (di cui all’Allegato 4) | ASSE DI FINANZIAMENTO 4 |
PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI (di cui all’Allegato 5) | ASSE DI FINANZIAMENTO 5 |
I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola regione o Provincia Autonoma, per una sola Tipologia di intervento rientrante in una delle tipologie di progetto, previste in corrispondenza dei diversi Assi di finanziamento, e riguardante una sola unità produttiva.
Sarà necessario, per procedere con l’INVIO della domanda (procedura tramite click day) raggiungere il punteggio soglia pari a 130 punti. Ciascuna regione ha la facoltà di attribuire dei BONUS punti a una o più tipologia di progetti (ASSI) e specifiche imprese di specifici settori ATECO.
I progetti devono rispettare i seguenti CRITERI GENERALI:
- non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci non lavoratori;
- devono essere riferiti alle lavorazioni che l’impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando e il rischio oggetto dell’intervento deve essere riscontrabile alla medesima data;
- devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; qualora intervenga, dopo la presentazione della domanda, una variazione del luogo di lavoro, il progetto rimane ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
- non possono determinare un ampliamento della sede produttiva;
- non possono comportare l’acquisto di beni usati;
Inoltre:
- i progetti per l’adozione di Modelli Organizzativi e di Responsabilità Sociale non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- la non possono essere presentati se nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda l’impresa ha già adottato o mantenuto un SGSL o un MOG, ancorché non certificati/asseverati.
Beneficiari
Il bando è rivolto:
- a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- gli Enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone. Tale limitazione non trova applicazione per gli Enti del Terzo settore che, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 117/2017, c. 2 e c. 3, sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese che soddisfa anche l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Al momento della presentazione della domanda, i beneficiari devono soddisfare i seguenti requisiti:
- avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l’unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore;
- essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali, così come indicato nel precedente articolo 6, in data non successiva alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente Avviso. Lo svolgimento della lavorazione alla data di pubblicazione del presente Avviso e le specifiche condizioni di rischio devono risultare dal documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata, o da documenti aziendali o adempimenti di legge;
- essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposti a procedure di fallimento o a liquidazione giudiziale o controllata prevista dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, né trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore , il legale rappresentante, ovvero, per le società di persone, anche i soci amministratori con potere di rappresentanza in materia di sicurezza sul lavoro non devono aver riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o con sentenza, anche di patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che al momento della domanda sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del codice penale o che il reato si sia estinto in epoca precedente alla presentazione della domanda.
- non devono sussistere a carico dell’impresa provvedimenti giudiziari interdittivi, con efficacia ancora in corso, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.
- per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1.1, 2, 3, 4, 5 non aver ottenuto il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2021, 2022 e 2023. L’accertamento della sussistenza del provvedimento di concessione conseguito nel triennio precedente, anche se operato nella fase di verifica tecnica-amministrativa, comporta l’esclusione della domanda di finanziamento.
- Il provvedimento di concessione del finanziamento non costituisce causa di esclusione se riferito a progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Asse 1.2. È esclusa la possibilità di ripetere la domanda per l’Asse 1.2 se si è già ottenuto un provvedimento di concessione per un progetto ricadente nello stesso Asse in una delle tre precedenti edizioni; o se sia attivo un SGSL/MOG19, ancorché non certificato/asseverato, nei tre anni precedenti la data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.
- per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi da 1 a 5: rispettare le regole sul cumulo previste dal Regolamento (UE) di riferimento; non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sugli stessi costi ammissibili il cui cumulo comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto fissati dai Regolamenti di riferimento (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso). La dichiarazione dovrà essere rinnovata anche in fase di rendicontazione.
- per le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli destinatarie dei finanziamenti di cui all’Asse 5: non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 4, del predetto
- Regolamento (UE) 2022/2472, (a tale riguardo l’impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-aiuti allegato al presente Avviso);
- non essere un’impresa in difficoltà così come previsto dall’articolo 1 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2022/2472.
Ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall’articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi e alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate).
Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili a finanziamento:
- sono quelle direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche così come previsto dagli Allegati al bando.
- devono essere sostenute dall’impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell’intervento e devono essere documentate.
- devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica. In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione.
- Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d’acquisto previsto per l’Asse 5, le spese ammissibili per l’acquisto devono essere calcolate, al netto dell’IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell’80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina. Inoltre, per i soli trattori agricoli o forestali, ivi inclusi quelli a cingoli non omologati in conformità al regolamento (UE) 167/2013, il costo di listino degli accessori per lo specifico allestimento richiesto non può superare il 30% del prezzo di listino del trattore, comprensivo di cabina ROPS e pneumatici.
- Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d’acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all’Asse 5, conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, nei limiti fissati, sono ricomprese l’eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l’eventuale saldo.
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:
- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’articolo 74 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i;
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. n.17/2010;
- ponteggi fissi.
Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:
- trasporto del bene acquistato;
- consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
- formazione dei lavoratori;
- adempimenti, compreso l’aggiornamento, inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;
- compilazione della domanda di finanziamento, nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante;
- adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. n.231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Asse 5;
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi autofatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- per il contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.
Tipologia di contributo
È concesso un finanziamento a fondo perduto:
- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
- 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2. I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis, con riferimento ai seguenti:
- Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis, ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i 300.000,00 euro nell’arco del periodo di riferimento previsto dal Regolamento stesso;
- Regolamento (UE) n. 1408/20134 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo, ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare i 50.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
- Regolamento (UE) n. 717/20145 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis nel settore della produzione primaria della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non deve superare, nell’arco di tre esercizi finanziari, i 40.000,00 euro.
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda
È possibile presentare domanda esclusivamente in modalità telematica attraverso la registrazione sul portale di Inail associato alla posizione assicurativa. Di seguito la descrizione delle diverse fasi.
Apertura della procedura informatica di compilazione online della domanda | 14 aprile 2025 |
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda | 30 maggio 2025, ore 18:00 |
Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico – Click Day | In aggiornamento |
Pubblicazione tabella temporale | In aggiornamento |
Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico | In aggiornamento |
Pubblicazione elenchi NCD (No Click Day) | In aggiornamento |
Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD | In aggiornamento |
Pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori | In aggiornamento |
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda) | In aggiornamento |
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD) | In aggiornamento |
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi | In aggiornamento |