Finalità
Il regime del Patent Box negli ultimi anni è stato oggetto di una profonda riscrittura, avviata con il “Decreto Fiscale” (art. 6 D.L. n. 146/2021) e proseguita con la “Legge di Bilancio 2022” (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021), che ne ha determinato la trasformazione da un regime di parziale detassazione del reddito di impresa derivante dall’impiego di alcuni beni intangibili ad un regime di deducibilità fiscale maggiorata, pari al 110%, da applicare ai relativi costi riferiti alle attività di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali, da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento.
Il regime agevolativo opzionale introdotto con la nuova norma consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo agli stessi beni riferibili.
La norma prevede un meccanismo premiale che consente ai contribuenti che ottengono, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, un titolo di privativa industriale riferibile a beni immateriali, di dedurre in maniera maggiorata anche i costi per le attività di ricerca e sviluppo riferibili a tali beni e sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti a quello di ottenimento del predetto titolo di privativa.
Anche nel nuovo regime Patent box è stata operata la scelta di prevedere un esimente sanzionatoria per i contribuenti che forniscano, mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal Provvedimento, le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione.
Beneficiari
I beneficiari dell’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa:
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale siano attribuibili i beni immateriali oggetto di agevolazione.
È inoltre necessario che i predetti soggetti assumano la veste di “investitori” e, quindi, procedano all’“assunzione del rischio”.
Si precisa che per “investitori” debbono intendersi coloro che esercitano le attività di ricerca e sviluppo, e cioè coloro che hanno diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile sempre che tale bene venga utilizzato direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa e a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso e che sostengono, rimanendone incisi, i costi relativi agli investimenti effettuati, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.
Restano, esclusi dalla definizione di “investitori” coloro che pur essendo titolari del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile non restano incisi dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopportano il rischio degli investimenti, né acquisiscono i benefici delle attività rilevanti.
Possono accedere al nuovo regime Patent box anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando che devono sussistere tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, e ricorrere tutte le condizioni normativamente previste; il licenziatario o sub licenziatario deve, dunque, assumere la veste di ‘investitore’, come definito dal Provvedimento, ed esercitare le attività di ricerca e sviluppo rilevanti, sostenendo e restando inciso dei relativi costi.
Investimenti ammissibili
I beni immateriali agevolabili sono i seguenti:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali – ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelati;
- due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Analogamente a quanto previsto nel precedente regime Patent box, il Provvedimento conferma che, per la definizione dei beni immateriali e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e protezione occorre fare riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.
Misura del credito di imposta
Il nuovo regime Patent box consiste in una variazione in diminuzione operabile ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP per la cui determinazione, in termini generali, occorre maggiorare del 110% le spese agevolabili.
Più in particolare, come già accennato il Provvedimento, dispone che, fermo restando i principi generali di effettività, inerenza e congruità, le spese agevolabili oggetto di maggiorazione devono essere individuate applicando quale regola generale i principi sanciti dall’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e principi contabili adottati, nonché dall’eventuale capitalizzazione di dette spese.
Fruizione dell’agevolazione
La circolare 5/E/2023 e il provvedimento prot. n. 52642/2023 chiariscono che il nuovo Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021.
L’accesso al nuovo regime è subordinato all’esercizio di un’opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce. Tale opzione è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta.
La circolare del 24 febbraio 2023 individua il momento di ottenimento della privativa per l’applicazione del meccanismo premiale che consente il recupero dei costi di R&S sostenuti fino all’ottavo periodo d’imposta antecedete:
- per i brevetti industriali, rileva il momento di concessione del brevetto;
- per i software protetti da copyright, rileva la data di registrazione alla Siae o presso altri enti o organismi pubblici con effetti equivalenti;
- per i disegni e modelli, rileva la registrazione presso l’ufficio competente.
Cumulo fra Patent box e credito di imposta R&S, con particolare riguardo ai periodi d’imposta 2020 e seguenti.
Il risparmio fiscale da Patent box rientra a pieno titolo fra le “altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti”, deve dunque essere nettizzato dalla base di calcolo del credito d’imposta R&S maturato a decorrere dal 2020.
Sia in caso di applicazione del meccanismo premiale, sia in caso di maggiorazione ordinaria Patent box, potrebbe verificarsi la situazione in cui l’impresa abbia fruito, in tutto o in parte, del credito R&S sui medesimi costi sostenuti nel 2020 e seguenti: se così fosse, l’impresa sarà tenuta a riversare, senza applicazioni di sanzioni e interessi, la quota di credito già fruita corrispondente alla “sovvenzione” Patent Box.
Adempimenti e documentazione da produrre
Il provvedimento normativo prevede la possibilità di predisporre idonea documentazione contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione e calcolo della maggiorazione del 110%, al fine di godere di un’esimente sanzionatoria in caso di rettifiche da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito.
La predisposizione della documentazione idonea si configura come mera facoltà del contribuente, alla quale si riconduce la possibilità per lo stesso di fruire dell’esimente sanzionatoria, nei casi e alle condizioni normativamente previste. La mancata predisposizione della documentazione idonea, di contro, non comporta la preclusione all’accesso al nuovo regime Patent box , ma in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta dal contribuente non trova applicazione l’esimente sanzionatoria.
La documentazione idonea, necessaria per beneficiare dell’esimente sanzionatoria c.d. “penalty protection”, deve essere firmata digitalmente con marca temporale entro l’invio del dichiarativo.
Il Provvedimento conferma la possibilità per il contribuente di ricorrere all’istituto dell’interpello ordinario ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza riguardanti l’interpretazione e/o l’applicazione della disposizione normativa in argomento.