Bandi Regionali e Nazionali

Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

Finalità e contesto normativo

Con il presente bando si intende sostenere le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.

Beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione, le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

c) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;

d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà come da definizione stabilita all’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER;

e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;

f) essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività è principalmente concentrata nei seguenti settori, come elencati nell’Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024 nell’ambito di applicazione dell’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR:

a) produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;
b) industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;
c) produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;
d) raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
e) trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.

Interventi agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni, sulla base delle finalità e dell’ambito di applicazione dell’Investimento 16 – Missione 7 “REPowerEU” del PNRR, i programmi di investimento, economicamente sostenibili, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato.

I programmi di investimento possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico di cui su base annua.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, da soggetti qualificati, come individuati nell’ambito del decreto di cui all’articolo 9, comma 2, che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici.

Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la predetta diagnosi energetica dovrà quindi individuare, la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.

I programmi di investimento devono:

a) riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, la piena disponibilità dell’unità produttiva sul territorio italiano deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione;

b) essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;

c) prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;

d) prevedere un ammontare di spese ammissibili, non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00;

e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda.

f) prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni;

g) nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 22 del 14 maggio 2024. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (C/2023/111).

Il programma si considera progetto avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

  1. l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
  2. sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
  3. sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma.

Spese Ammissibili

Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento oggetto di richiesta di agevolazione. Dette spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta con le caratteristiche previste da decreto;

d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:

a) essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato; ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell’attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;

d) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;

e) essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE);

f) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;

g) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR.

Le spese per l’esecuzione della diagnosi energetica ex ante sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del regolamento GBER, in misura non superiore al 3% delle spese di cui alle lettere da a), b) e c).

Non sono, in ogni caso ammissibili, le spese:
a) per servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
b) per l’acquisto di beni usati;
c) per lavori in economia;
d) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) relative a pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
f) relative a prestazioni gestionali;
g) effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa, al momento della presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 2, del presente decreto, dimostra che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
h) relative a singoli beni di importo inferiore a 500,00 (cinquecento) euro, al netto di IVA.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato per ogni programma di investimento nei sistemi informatici gestionali.

Tipologia e ammontare del contributo

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 3 del presente decreto e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 del regolamento GBER, nella misura massima:

a) del 30% per le medie imprese, ovvero del 40% per le piccole imprese, delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 7, comma 1, connesse all’investimento per la produzione di energia mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici per l’autoconsumo;
b) del 30% delle spese ammissibili di cui alla lettera c) dell’articolo 7, comma 1, del presente decreto, per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento.
c) 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti.

Nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 richiamato in premessa, il medesimo costo progettuale non può essere, in ogni caso, rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Modalità e termini presentazione domande

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

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